Proposta di aggiudicazione

Gara #1662

PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 DEL D.Lgs 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI E.E.R. 17.09.04 RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 STOCCATI PRESSO L’IMPIANTO DI ASM (TECHNOSTONE) SITO IN LOC. MONTEBELLINO (PAVIA) – ANNO 2025
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Informazioni appalto

05/11/2025
Aperta
Servizi
€ 1.071.000,00
BINA STEFANO

Categorie merceologiche

9051 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
B8E8490516
Solo prezzo
SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO L’IMPIANTO DI ASM (TECHNOSTONE) SITO IN LOC. MONTEBELLINO (PAVIA) – ANNO 2025
SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO L’IMPIANTO DI ASM (TECHNOSTONE) SITO IN LOC. MONTEBELLINO (PAVIA) – ANNO 2025
€ 884.000,00
€ 303.450,00
€ 8.500,00

Scadenze

02/12/2025 12:00
10/12/2025 12:00
10/12/2025 15:00

Allegati

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15/12/2025 10:43
229.28 kB

Chiarimenti

12/11/2025 16:32
Quesito #1
QUESITO 1
In riferimento alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti codificati con E.E.R. 17.09.04 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione) – stoccati presso l’impianto della ASM Pavia S.p.A. di Montebellino (Pavia) – si chiede di chiarire quanto segue:
Considerato che all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto è riportato che:
“Servizio di caricamento, trasporto, smaltimento/avvio a recupero del rifiuto e ritiro per conferimento presso impianto autorizzato, del rifiuto EER 17.09.04 presente presso l’impianto ASM (Technostone) sito in via Montebellino snc a Pavia.”
e considerato altresì che all’art. 1 del Disciplinare di gara, rubricato “Oggetto dell’appalto”, viene specificato che:
“Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto a impianti di recupero per il trattamento dei rifiuti, codificati con EER 17.09.04: rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03, da eseguirsi alle condizioni e modalità prescritte nel Capitolato Speciale.”
si chiede di chiarire quanto segue:
1. Se, alla luce della formulazione combinata degli artt. 1 e 7 del Disciplinare e dell’art. 3 del Capitolato, la componente di trasporto debba intendersi parte integrante e qualificante dell’oggetto dell’appalto, consentendo pertanto di valorizzare anche esperienze pregresse riferite a servizi di solo trasporto di rifiuti non pericolosi analoghi.
2. Oppure se la Stazione Appaltante ritenga ammissibili esclusivamente referenze relative allo smaltimento o recupero del rifiuto, escludendo quelle riferite alla sola attività di trasporto;
3. Se, ai fini della dimostrazione delle referenze tecniche e professionali richieste ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare, possano ritenersi valide referenze relative a servizi di trasporto di rifiuti, anche con codici E.E.R. diversi da 17.09.04.

13/11/2025 10:42
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 1
La previsione del requisito, nella lex specialis di gara, della pregressa esecuzione di contratti analoghi va intesa, conformemente all’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (su tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 24.04.2024 n. 3738) non riferita a servizi "identici", bensì di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 17/01/2023, n. 564, Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341, Cons. Stato, Sez. V, 03/11/2021, n. 7341).
In questa prospettiva, le prestazioni in precedenza svolte dall’operatore non devono coincidere esattamente con il servizio oggetto di gara, essendo sufficiente l’esistenza di un’analogia o inerenza tra le attività considerate (Cons. Stato 4.1.2017, n. 9).
Tutto ciò premesso, pertanto, gli operatori economici potranno indicare esperienze pregresse che, pur non identiche con il servizio oggetto di gara, siano legate da un legame di similitudine o pertinenza con lo stesso.
La componente del trasporto si intende parte integrante dell’appalto che comunque si compone di due prestazioni (trasporto e smaltimento) che prevedono distinte autorizzazioni. Ai fini richiesti può anche solo concorrere il trasporto, purchè le esperienze pregresse si riferiscano a trasporti di rifiuti seppur con codici EER differenti rispetto a quelli posti a gara.
Resta fermo che il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà comunque garantire l’esecuzione di tutte le attività indicate nei documenti di gara partecipando o come soggetto singolo o utilizzando gli istituti previsti dal D.Lgs 36/2023.
13/11/2025 14:37
Quesito #2
QUESITO 2
Con riferimento all'Art. 7 “Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione” lett. e) del disciplinare, viene indicato come requisito:
“iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di trasporto rifiuti per la categoria 4 nella Classe D per la raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi di cui al EER 17.09.04 e possesso delle autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento di rifiuti, per impianto/i di gestione rifiuti con codice EER oggetto dell’appalto con capacità minima di 8.500 ton /mese”
Parlando di "possesso", si chiede di chiarire se, per tale punto, è sufficiente una dichiarazione di intenti da parte di un impianto disponibile a gestire tale rifiuto, oppure il requisito implica che l'operatore economico debba essere direttamente “possessore” di un impianto dove destinare tale rifiuto?

14/11/2025 08:45
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 2
Non è sufficiente una dichiarazione di intenti da parte dell’”impianto”. Il rapporto con quest’ultimo soggetto deve rientrare negli istituti previsti dal codice appalti o dalla lex specialis di gara che disciplina le fattispecie agli artt. 8 (cfr 8.1 e 8.2) e 9.3 del disciplinare di gara e all’art. 6 del capitolato
14/11/2025 16:11
Quesito #3
QUESITO 3
Si chiede conferma che il servizio di conferimento delle macerie da demolizione EER 17.09.04 presso impianto di recupero/smaltimento autorizzato non si configura come subappalto.

17/11/2025 12:18
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 3
Come rappresentato nella lex specialis di gara il servizio di conferimento delle macerie presso impianto di recupero/smaltimento autorizzato si intende parte integrante dell’appalto che si compone di due prestazioni (trasporto e smaltimento), che prevedono distinte autorizzazioni.
La prestazione oggetto dell’appalto va garantita conformemente al codice appalti ed alle disposizioni speciali d’appalto, a discrezione del concorrente.
14/11/2025 17:05
Quesito #4
QUESITO 4
seguito della Risposta al Quesito 2 del 14/11/2025, nella quale la Stazione Appaltante ha chiarito che non è sufficiente una “dichiarazione di intenti” dell’impianto e che il rapporto deve rientrare negli istituti previsti dagli artt. 8 e 9 del Disciplinare e dall’art. 6 del Capitolato, si chiede di confermare quanto segue:
Se un operatore economico iscritto all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 4 (trasporto) e Categoria 8 (intermediazione) possa partecipare alla gara pur non essendo possessore diretto dell’impianto di recupero, indicando nella documentazione di gara l’impianto terzo autorizzato, con le relative autorizzazioni e dichiarazioni di impegno, secondo gli istituti previsti dagli artt. 8 e 9 del Disciplinare e dall’art. 6 del Capitolato.

In altri termini, si chiede se la partecipazione come intermediario + trasportatore sia ritenuta sufficiente per soddisfare i requisiti dell’art. 7 del Disciplinare, senza necessità che il concorrente sia direttamente titolare dell’impianto di trattamento del rifiuto

17/11/2025 15:49
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 4
La partecipazione come intermediario e trasportatore è sufficiente per soddisfare i requisiti dell’art. 7 del Disciplinare, senza necessità che il concorrente sia direttamente titolare dell’impianto di trattamento del rifiuto, purché vengano rispettate le disposizioni indicate agli artt. 8 e 9 del Disciplinare e dall’art. 6 del Capitolato
21/11/2025 15:41
Quesito #5
QUESITO 5
In riferimento alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti codificati con E.E.R. 17.09.04 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione) – stoccati presso l’impianto della ASM Pavia S.p.A. di Montebellino (Pavia) – si chiede di chiarire quanto se:
- all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto è riportato che:
“Servizio di caricamento, trasporto, smaltimento/avvio a recupero del rifiuto e ritiro per conferimento presso impianto autorizzato, del rifiuto EER 17.09.04 presente presso l’impianto ASM (Technostone) sito in via Montebellino snc a Pavia.”Considerato che all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto è riportato che:
L’importo €/ton a base di gara è pari ad 105,00 €/ton oltre IVA di cui:
- 104,00 €/ton per servizio di caricamento, trasporto, smaltimento e/o avvio a recupero del rifiuto;
- 1,00 €/ton per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
tale importo risulta essere comprensivo del caricamento del rifiuto a mezzo di pala meccanica




26/11/2025 13:06
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 5

Il caricamento, da effettuarsi con mezzo giudicato idoneo dall’offerente in funzione delle condizioni in cui si presentano i cumuli e in funzione degli automezzi che si intendono utilizzare per il trasporto, risulta ricompreso nell’importo €/ton offerto
27/11/2025 16:50
Quesito #7
QUESITO 6
6.1. Da una prima valutazione di quanto emerso nel Disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale, il codice EER oggetto di procedura è: 170904 “presunto”, prevedendo espressamente la possibilità, anche in ulteriori passaggi del disciplinare, che l’aggiudicatario possa condurre ulteriori analisi di classificazione.
Si richiede quindi una descrizione dettagliata del processo da cui deriva il rifiuto in oggetto, nonché il processo decisionale, condotto ai sensi della normativa in materia (es LLGG SNPA 105/2021) per l’attribuzione del codice ad oggi assegnato e, in ultimo, di individuare formalmente il produttore del rifiuto – soggetto obbligato ex lege a fornire una classificazione/caratterizzazione compatibile con i criteri di ammissibilità dell’impianto di destino.
6.2. Oltre a ciò, partendo dal presupposto che la classificazione dei rifiuti oggetto dell’appalto, si basa su analisi condotte da laboratorio non accreditato UNI 17025:
6.2.1. cosa accadrebbe nel caso in cui le analisi svolte dall’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, come previsto dall’art. 1 del Disciplinare di gara, classifichino il rifiuto in maniera differente rispetto a quanto indicato nella procedura?
6.2.2. chi assume/assumerà la qualifica di produttore del rifiuto in oggetto?
6.2.3. Come si dovrà comportare quest’ultimo nel caso in cui i criteri di ammissibilità del rifiuto nel/negli impianto/i dell’aggiudicatario richiedessero ulteriori/diverse determinazioni in ingresso?
Inoltre, nell’ipotesi che il processo di classificazione condotto dall’aggiudicatario conduca all’attribuzione di un diverso codice EER, cosa accadrebbe se l’aggiudicatario non fosse in possesso di idonea autorizzazione al ricevimento dei rifiuti ?



04/12/2025 10:51
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 6
6.1 Il processo da cui deriva il materiale in oggetto prevedeva operazioni di messa a riserva (R13) e recupero (R5) mediante vagliatura, frantumazione e selezione rifiuti speciali non pericolosi per riempimenti edili e stradali.
I rifiuti ammissibili in impianto avevano i seguenti codici CER (EER):
01.04.13 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
17.01.01- Cemento
17.01.02 – Mattoni
17.01.03 – Mattonelle e Ceramiche
17.01.07 – Miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17.03.02 – Miscele bituminose
17.05.04 – Terre e Rocce
17.05.06 – fanghi di dragaggio
17.08.02 – Materiali da costruzione a base di gesso
17.09.04 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione
01.01.02 – Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.04.08 – Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.09 – Scarti di sabbia e argilla
10.02.01 – Rifiuti da trattamento delle scorie
10.02.02 – Scorie non trattate
10.12.06 – Stampi di scarto
10.12.08 – Scarti di ceramica, mattoni. Mattonelle …
10.13.01 – Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.11 – Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento ….
10.09.06 – Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle della voce 10.09.05
10.09.08 – Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle della voce 10.09.07
10.10.06 – Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle della voce 10.10.05
10.10.08 – Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle della voce 10.10.07
19.12.09 – Minerali (Ad es. sabbia, rocce)
Il processo decisionale seguito è il seguente:
Le linee guida SNPA 105/2021 trattano descrivono il processo decisionale che porta alla definizione del codice e le metodiche di attribuzione delle caratteristiche di pericolo, trattandosi nel nostro caso di rifiuti non pericolosi la seconda tematica non è pertinente.
Nel corso dei campionamenti si è proceduto, tramite impiego di escavatore a prelevare i vari incrementi costituenti ciascun campione presso ognuno dei 4 cumuli identificati. Ciascun incremento è stato depositato su telo, miscelato e quartato andando così a formare il campione destinato al laboratorio. I materiali riscontrati costituenti gli incrementi prelevati dall' escavatore sono risultati essere quasi esclusivamente materiale terrigeno, pietra naturale, calcestruzzo, mattoni, piastrelle, residui da scorie, in misura minore vetro, conglomerato bituminoso. I materiali rinvenuti dagli incrementi pertanto sono risultati compatibili con i codici cer che l'impianto era autorizzato a ricevere e lavorare, chiaramente miscelati tra di loro.
Relativamente al processo decisionale che ha portato alla definizione del codice, non esistendo un codice specifico per la tipologia di materiale, è stato assegnato un codice generico previsto nel capitolo di appartenenza, nel caso specifico 170904.
Il produttore del rifiuto sarà l’aggiudicatario del servizio.
6.2.1. L’eventuale differente classificazione dovrà essere compatibile con la natura dei rifiuti autorizzati in ingresso all’impianto, con l’impianto di destino finale prescelto e con il prezzo offerto dall’aggiudicatario.
Il sopralluogo eseguito si pone l’obiettivo di porre l’offerente nelle condizioni valutare l’area di cantiere, le lavorazioni eseguite, la consistenza del materiale accumulato, da sottoporre a trattamento sulla base della propria esperienza e delle proprie valutazioni tecniche anche in relazione alla tipologia di movimentazione, carico e trattamento che intenderà adottare.
Si evidenzia inoltre che al punto 3 dell’allegato A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE” il concorrente dichiara di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. di tutta la documentazione di gara e di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;
b. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di aver giudicato il servizio realizzabile, i prezzi adeguati e, nel loro complesso, remunerativi.
6.2.2 Il produttore del rifiuto sarà l’aggiudicatario.
6.2.3 Il caso cui i criteri di ammissibilità del rifiuto nel/negli impianto/i dell’aggiudicatario richiedessero ulteriori/diverse determinazioni in ingresso è normato sia dall’Art. 1 del Disciplinare di Gara (Sarà cura dell’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, provvedere eventualmente ad effettuare proprie analisi di classificazione. I costi rimangono a carico dell’aggiudicatario) che dall’Art. 3 del Disciplinare di gara [Gli importi sopra indicati (prezzo offerto dalla ditta), sono da intendersi al netto dell’IVA ed omnicomprensivi di tutti i costi accessori necessari per rendere il servizio a regola d’arte].
Fermo restando il riferimento del prezzo offerto in fase di gara, l’aggiudicatario al momento dell’esecuzione del servizio dovrà essere in possesso di idonea autorizzazione al ricevimento del rifiuto per il codice EER individuato. Qualora non ne dimostrasse il requisito di possesso verrà escluso dalla gara.
28/11/2025 14:27
Quesito #8
QUESITO 7
Buon pomeriggio, con riferimento alla risposta al quesito 2 e alla risposta al quesito 4, si richiede se rientri nella nozione di “accordo giuridico” un' ATI con un impianto terzo

01/12/2025 09:34
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 7
Pur non comprendendo cosa si intenda per “accordo giuridico”, la costituzione di una ATI con un impianto con adeguate autorizzazioni può essere fonte di una Associazione Temporanea di impresa, disciplinata dal codice appalti all’art. 68 e dalla lex specialis di gara (cfr art 8.1).
01/12/2025 08:42
Quesito #9
QUESITO 8
Oggetto: Richiesta chiarimenti su ammissibilità RTI costituendo e riparto requisiti speciali (Art. 7 Disciplinare)

La nostra impresa intende partecipare alla procedura in forma di RTI costituendo composto da:

Mandataria: impresa che svolge funzioni di coordinamento e gestione amministrativa del servizio, ma non esegue direttamente il trasporto dei rifiuti ne gestisce un impianto di destino;
Mandante A: impresa dotata di impianto di recupero autorizzato allo stoccaggio e trattamento del rifiuto EER 17.09.04, con capacità mensile superiore a 8.500 tonnellate, come richiesto dal Disciplinare (Art. 7, lett. e);
Mandante B: impresa che eseguirà integralmente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 4, classe D, per i rifiuti non pericolosi EER 17.09.04.
Si chiede cortesemente di confermare se:
· Il requisito di iscrizione all’ANGA categoria 4 classe D debba essere posseduto esclusivamente dal componente dell’RTI che eseguirà il trasporto, in coerenza con il principio secondo cui ogni impresa partecipante deve possedere le qualificazioni relative alla parte di servizio che svolge (Art. 7 e Art. 8 del Disciplinare).
· Il requisito dell’impianto autorizzato ≥ 8.500 t/mese possa essere soddisfatto da un solo componente dell’RTI, ossia dal soggetto che effettivamente effettua il conferimento e il recupero del rifiuto, purchè tale attività sia a lui integralmente attribuita nel riparto delle prestazioni.
· La mandataria, pur non possedendo ne iscrizione ANGA categoria 4 ne autorizzazione impiantistica, possa comunque assumere il ruolo di capogruppo, svolgendo attività di carattere gestionale e amministrativo, fermo restando il rispetto dei requisiti generali e la coerenza del riparto delle prestazioni.
· Si richiede pertanto conferma dell’ammissibilità dell’RTI così composto, qualora i requisiti di cui sopra risultino distribuiti tra i componenti secondo il criterio della “adeguatezza rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite”.
01/12/2025 16:19
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 8
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’ATI è sempre ammessa purchè rispettosa di quanto indicato all’art. 8.1 della lex specialis di gara.
In particolare, si ricorda che detto articolo, in caso di ATI specifica che il requisito di cui all’art.7 lettera e) (autorizzazioni) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, specificando che ciascun componente ATI o consorzio dovrà possedere l’autorizzazione e l’iscrizione idonea all’attività svolta dal componente l’Associazione Temporanea (es. per il trasporto le relative autorizzazioni ed iscrizioni, ecc..)
01/12/2025 09:11
Quesito #10
QUESITO 9
Gentili Signori,
In riferimento alla richiesta di presentare il DGUE per ciascun intermediato (punto 9.3 del disciplinare di gara), si chiede gentilmente di chiarire quale sia la modalità di compilazione richiesta.
In particolare, desideriamo sapere se la compilazione debba avvenire tramite modulo editabile oppure online attraverso il portale https://asmpavia.tuttogare.it/.
Nel caso di compilazione online, vi chiediamo se è possibile condividere il link presente sul vostro portale, sezione DGUE, anche se l'intermediato non fa parte di un RTI.
Si richiede tale precisazione al fine di garantire la piena conformità documentale.

01/12/2025 16:23
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 9
Premesso che non è obbligatorio utilizzare il DGUE predisposto dalla scrivente sul portale Tuttogare, nel caso in cui si voglia utilizzare tale documento, i soggetti possono accedere direttamente al compilatore dopo aver effettuato il login sulla piattaforma Tuttogare
Si precisa che, in ogni caso, è sempre necessaria la registrazione al portale e che è onere del concorrente caricare a sistema anche il DGUE degli altri soggetti.
In caso di dubbi è possibile prendere visione delle Norme tecniche di utilizzo https://asmpavia.tuttogare.it/download-norme.php, o contattare l’ help desk al n. 02 400 31 280
01/12/2025 16:18
Quesito #11
QUESITO 10
Con riferimento all'Art. 7 “Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione” lett. e) del disciplinare, viene indicato come requisito: “iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di trasporto rifiuti per la categoria 4 nella Classe D per la raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi di cui al EER 17.09.04 e possesso delle autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento di rifiuti, per impianto/i di gestione rifiuti con codice EER oggetto dell’appalto con capacità minima di 8.500 ton /mese” si richiede se un'ATI con un impianto che possegga le "autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento di rifiuti, per impianto/i di gestione rifiuti con codice EER oggetto dell’appalto con capacità minima di 8.500 ton /mese" soddisfi il requisito di partecipazione

02/12/2025 11:43
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 10
Si veda quanto indicato al quesito 8
01/12/2025 16:24
Quesito #12
QUESITO 11
11.1. con la presente per richiedere la correttezza che l'appaltatore che si aggiudicherà l'appalto e dovrà gestire il servizio oggetto di carico/trasporto e smaltimento rifiuto si dovrà configurare come produttore del rifiuto e se così fosse in base a che motivazione essendo che i cumuli da smaltire sono già presenti in sito e quindi non derivanti da un'operazione eseguita dell'appaltatore che genera il rifiuto .
11.2. Nel caso così fosse, è gestito mediante documentazione ufficiale che attesti la consegna del rifiuto dall'ente appaltante all'appaltatore ? Il fatto che l'appaltatore diventi il prodotto del rifiuto comporta maggiori oneri di cantierizzazione a nostro carico non meglio specificati nel capitolato e nel disciplinare ?
11.3. Inoltre essendo che da sopraluogo abbiamo notato che ci sono parti del terreno caratterizzate da fuoriuscite dense di colore nero chiediamo se durante il campionamento sono stati prelevati campi i da questi punti specifici e in caso contrario chiediamo maggiori chiarimenti circa la composizione e da cosa derivano tali fuoriuscite . (alleghiamo foto esemplative del rifiuto appena descritto di cui chiediamo chiaritemi) .

11.4 Inoltre necessitiamo di sapere la provenienza del seguente rifiuto e la lavorazioni che lo hanno generato e capire se tutto il materiale è conforme alle analisi fornite
04/12/2025 11:58
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 11
11.1. L’appaltatore dovrà configurarsi come produttore.
Il sopralluogo eseguito si pone l’obiettivo di porre l’offerente nelle condizioni valutare, l’area di cantiere, le lavorazioni eseguite, la consistenza del materiale accumulato, da sottoporre a trattamento sulla base della propria esperienza e delle proprie valutazioni tecniche anche in relazione alla tipologia di movimentazione, carico e trattamento che intenderà adottare. L’operazione di produzione del rifiuto si materializza al momento della sua produzione (movimentazione / caricamento).
Si evidenzia inoltre che al punto 3 dell’allegato A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE” il concorrente dichiara di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. di tutta la documentazione di gara e di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;
b. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di aver giudicato il servizio realizzabile, i prezzi adeguati e, nel loro complesso, remunerativi.
11.2. La documentazione ufficiale è costituita dalla documentazione di appalto. L’organizzazione del cantiere è a carico dell’aggiudicatario che, nella formulazione del prezzo offerto, ha tenuto conto di tutte le condizioni al contorno ivi compresi gli oneri di cantierizzazione.
11.3. Per la formulazione del campione medio sono stati prelevati campioni anche di queste parti.
Il processo da cui deriva il materiale in oggetto prevedeva operazioni di messa a riserva (R13) e recupero (R5) mediante vagliatura, frantumazione e selezione rifiuti speciali non pericolosi per riempimenti edili e stradali.
11.4. I rifiuti ammissibili in impianto avevano i seguenti codici CER (EER):
01.04.13 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
17.01.01- Cemento
17.01.02 – Mattoni
17.01.03 – Mattonelle e Ceramiche
17.01.07 – Miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17.03.02 – Miscele bituminose
17.05.04 – Terre e Rocce
17.05.06 – fanghi di dragaggio
17.08.02 – Materiali da costruzione a base di gesso
17.09.04 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione
01.01.02 – Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.04.08 – Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.09 – Scarti di sabbia e argilla
10.02.01 – Rifiuti da trattamento delle scorie
10.02.02 – Scorie non trattate
10.12.06 – Stampi di scarto
10.12.08 – Scarti di ceramica, mattoni. Mattonelle …
10.13.01 – Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.11 – Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento ….
10.09.06 – Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle della voce 10.09.05
10.09.08 – Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle della voce 10.09.07
10.10.06 – Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle della voce 10.10.05
10.10.08 – Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle della voce 10.10.07
19.12.09 – Minerali (Ad es. sabbia, rocce)
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04/12/2025 11:58
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02/12/2025 09:17
Quesito #13
QUESITO 12
Se più operatori, che rispettano i requisiti indicati all'art. 7 del disciplinare di gara, ma non hanno il possesso di un impianto di recupero, partecipano alla gara in forma individuale, dovranno interfacciarsi con un altro operatore per il conferimento.
L'impianto è probabile che venga contattato da più partecipanti. In questo caso, è ammessa la disponibilità da parte dell'impianto a più partecipanti? Oppure va in contrasto con quanto indicato all'art. 7 del disciplinare di gara che vieta di partecipare a più di un consorzio stabile.
Si ribadisce che non si tratta di ATI, ma la partecipazione viene effettuata individualmente da operatori con autorizzazione alla categoria 4 ma che non hanno il possesso di un impianto

03/12/2025 07:31
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 12
Si ribadisce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile, come stabilito all’art. 67- comma 7- del D.Lgs 36/2023. Nel caso in cui un concorrente sia in possesso solo dell’autorizzazione alla categoria 4, al fine di rispettare quanto previsto dalla lex specialis di gara, potrà partecipare ad esempio o in ATI con un altro operatore per il conferimento oppure, se in possesso della categoria 8, utilizzare l’istituto dell’intermediazione o, in assenza di quest'ultima iscrizione, ricorrere al subappalto necessario.
Si ricorda infine che l’art. 7 del disciplinare di gara indica che:
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
02/12/2025 09:28
Quesito #14
QUESITO 13
Con riferimento all'Art. 7 “Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione” lett. e) del disciplinare, viene indicato come requisito: “iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di trasporto rifiuti per la categoria 4 nella Classe D per la raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi di cui al EER 17.09.04 e possesso delle autorizzazioni all’attività di recupero/smaltimento di rifiuti, per impianto/i di gestione rifiuti con codice EER oggetto dell’ appalto con capacità minima di 8.500 ton /mese”, in caso di partecipazione alla stessa in A.T.I. tutte le ditte facenti parte dell'associazione devono avere come requisito la categoria 4 nella Classe D oppure è sufficiente che ne sia in possesso solo la capogruppo?

03/12/2025 07:33
Risposta
RISPOSTA A QUESITO 13
Vedasi quesito 8. L’art. 8.1 della lex specialis di gara, in caso di ATI , specifica che il requisito di cui all’art.7 lettera e) (autorizzazioni) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, specificando che ciascun componente ATI o consorzio dovrà possedere l’autorizzazione e l’iscrizione idonea all’attività svolta dal medesimo componente l’Associazione Temporanea (es. per il trasporto le relative autorizzazioni ed iscrizioni, ecc..)
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